Art. 9.
(Autorità del commercio equo e solidale).

      1. L'Albo è gestito dall'Autorità del commercio equo e solidale, di seguito denominata «Autorità», alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di commercio equo e solidale;

          b) verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti;

          c) verifica della rispondenza alla legge dei regolamenti adottati dai soggetti iscritti alla sezione speciale di cui al comma 3 dell'articolo 7;

          d) vigilanza sugli iscritti e contro gli abusi dei terzi, consistenti nell'uso indebito dell'espressione «commercio equo e solidale», della qualifica di «organizzazione di commercio equo e solidale» o dell'attributo di «prodotto del commercio equo e solidale»;

          e) esercizio dei poteri sanzionatori nei confronti degli iscritti;

          f) decisione in ordine ai ricorsi contro il rifiuto di iscrizione o l'esclusione dal

 

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registro della filiera integrale del commercio equo e solidale.

      2. L'Autorità è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ed è composta da cinque membri, nominati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui due scelti in una rosa di nominativi proposta dagli enti iscritti nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7.
      3. I componenti dell'Autorità durano in carica per tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
      4. L'Autorità può nominare un comitato tecnico composto da persone appartenenti alle organizzazioni di cui all'articolo 4 o agli enti iscritti nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3 dell'articolo 7.